14/11/2014
Bancarotta fraudolenta: ribadita la natura di reato di pericolo che non richiede la consapevolezza dello stato di dissesto in capo al concorrente esterno
di Niccolò Bertolini Clerici
Il fallimento integra una condizione necessaria per la configurabilità dei reati di bancarotta, ma non ne costituisce l’evento - se non per le ipotesi di cui all’art. 223, comma 2, l. fall., nelle quali lo stesso è stato espressamente previsto come tale – né può essere posto in rapporto eziologico con la condotta (massima).